Questa pubblicazione analizza la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, n. 254/2026 (ricorso n. 114/2026), che affronta un tema centrale nel diritto dell’immigrazione: la distinzione tra rinnovo del permesso di...
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Questa pubblicazione analizza la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, n. 254/2026 (ricorso n. 114/2026), che affronta un tema centrale nel diritto dell’immigrazione: la distinzione tra rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e conversione in permesso per lavoro subordinato.
Il provvedimento chiarisce principi fondamentali di metodo e sostanza:
– la conversione non può ritenersi implicitamente richiesta in assenza di una domanda formale;
– i requisiti devono sussistere al momento della presentazione dell’istanza;
– l’amministrazione non è tenuta a valutare d’ufficio titoli alternativi non richiesti;
– la mancata traduzione scritta del provvedimento non comporta automaticamente illegittimità se il diritto di difesa è stato comunque garantito.
La sentenza ribadisce un punto essenziale: nel diritto dell’immigrazione la procedura amministrativa è sostanza. Senza un reale percorso universitario e senza una corretta form
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