IL CONTRATTO DI VENDITA Art. 1470 c.c. E' il contratto con cui un soggetto detto venditore trasferisce la proprietà di un bene ad un altro soggetto detto compratore. E' un contratto 1) BILATERALE poiché richiede la presenza di due contraenti VENDITORE e...
More
IL CONTRATTO DI VENDITA Art. 1470 c.c. E' il contratto con cui un soggetto detto venditore trasferisce la proprietà di un bene ad un altro soggetto detto compratore. E' un contratto 1) BILATERALE poiché richiede la presenza di due contraenti VENDITORE e COMPRATORE 2) CONSENSUALE in quanto si perfeziona nel momento in cui le parti raggiungono l’accordo su tutti gli elementi del contratto 3) A TITOLO ONEROSO perché ciascun contraente sopporta un “sacrificio” in cambio di un “vantaggio” economico 4) FORMALE/INFORMALE se oggetto della vendita è un bene immobile vi è l'obbligo della forma scritta (atto pubblico), altrimenti la forma è libera. 5) A EFFETTI REALI cioè la proprietà si trasferisce nel momento in cui le parti si scambiano il consenso ; in alcuni casi però è a effetti obbligatori quando per esempio si vende una cosa che ancora deve venire ad esistenza ( cosa futura). GLI OBBLIGHI DELLE PARTI OBBLIGHI DEL COMPRATORE Pagamento del prezzo OBBLIGHI DEL VENDITORE CONSEGNA DELLA COSA -
Less