PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA – TRATTATIVA PRIVATA
(29/10/2003)
QUESITO:
Si chiede se un Comune, per la concessione a terzi di un servizio pubblico locale, possa procedere
con il metodo della trattativa privata, tenuto conto che l’articolo 113, comma 1,...
More
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA – TRATTATIVA PRIVATA
(29/10/2003)
QUESITO:
Si chiede se un Comune, per la concessione a terzi di un servizio pubblico locale, possa procedere
con il metodo della trattativa privata, tenuto conto che l’articolo 113, comma 1, lettera b), della L.
r.
7/12/1998, n.
54 prevede, nel caso in esame, che la scelta del contraente avvenga tramite “procedura
ad evidenza pubblica”.
RISPOSTA:
Scopo della “procedura ad evidenza pubblica” è quello di garantire la competizione fra più concorrenti
per consentire alla Pubblica Amministrazione di confrontare diverse offerte ed individuare il miglior
offerente.
Se è pacifico che l’asta pubblica, la licitazione privata e l’appalto-concorso sono procedure ad
evidenza pubblica, per quanto attiene la trattativa privata occorre distinguere due ipotesi.
Nel caso di trattativa privata effettuata previa pubblicazione di un bando di gara (come previsto dalla
normativa comunitaria per la procedura negoziata), o comunque preceduta
Less